Regionali 23 e 24 novembre 2025 – Esercizio del voto con procedure speciali

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Esercizio del voto con procedure speciali

Data:

20 Ottobre 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

In relazione alle consultazioni elettorali in oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario o speciale o “volante”) o anche presso il loro domicilio, nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune.

Degenti in ospedali e case di cura
Ai sensi ai sensi dell’art. 1, lettera e) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel
luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque Comune del territorio regionale.
L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il Sindaco dell’anzidetto Comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
• a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative
annotazioni nelle liste sezionali, nelle ore antimeridiane del sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell’ufficio di sezione;
• a rilasciare immediatamente all’interessato un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione vale come autorizzazione a votare nel luogo di cura e
deve essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
• a trasmettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri Comuni, ai Sindaci di tali Comuni l’elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l’indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

Ammessi al voto domiciliare

Ai fini dell’ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1 della legge 7
maggio 2009, n. 46, gli elettori «affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei servizi di trasporto
messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone
con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento
dall’abitazione», votano nel Comune di dimora purché i soggetti siano elettori di un qualsiasi Comune della Regione. L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune un’espressa
dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra martedì 14 ottobre e lunedì 3 novembre 2025. Tale ultimo termine (3 novembre), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune stesso che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della
tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio “volante” composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l’elettore.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2025, 09:39

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